13) Kant. I princpi fondamentali della ragion pratica.

Secondo Kant i princpi morali possono essere massime o leggi. Le
massime poi si distinguono dagli imperativi, che a loro volta si
dividono in ipotetici e categorici.
I. Kant, Critica della ragion pratica, capitolo primo (pagina
375).

1.  Chiarimento.

Princip pratici fondamentali sono proposizioni, che contengono
una determinazione generale della volont alla quale sono
subordinate molteplici regole pratiche.
Essi sono soggettivi, cio sono massime, quando la loro
condizione  considerata dal soggetto sol come valida per la sua
volont; sono oggettivi, cio sono leggi pratiche, quando quella
viene riconosciuta come oggettiva, ossia valida per la volont di
ogni essenza razionale.

Osservazione.

Qualora si assume che la ragion pura pu contenere in s un
fondamento pratico, cio sufficiente per la determinazione della
volont, allora si danno leggi pratiche; in caso contrario, tutti
i princip pratici fondamentali saranno mere massime [_].
La regola pratica  in ogni caso un prodotto della ragione, perch
essa prescrive l'azione, quale mezzo dell'operare, come
intenzione. Per un'essenza, tuttavia, nella quale la ragione non
sia l'unico e solo fondamento della determinazione della volont,
questa regola  un imperativo, cio una regola contraddistinta
da un dover essere, che esprime la necessitazione oggettiva
all'azione, e significa che, quando la ragione determinasse
interamente la volont, l'azione accadrebbe in modo irresistibile
secondo questa regola. Gli imperativi valgono pertanto
oggettivamente, e sono totalmente distinti dalle massime, come
princip fondamentali soggettivi. Ma quelli determinano le
condizioni della causalit dell'ente razionale, come causa
operante, semplicemente in vista della sua operativit e
adeguatezza; ovvero determinano soltanto la volont, sia questa o
non sia sufficiente a operare. I primi dovrebbero essere
imperativi ipotetici, e contenere semplici prescrizioni
dell'abilit; i secondi dovrebbero essere, per contro, categorici
e soltanto leggi pratiche. Le massime dunque sono appunto princip
fondamentali, ma non imperativi. Ma gli stessi imperativi, quando
essi sono condizionati, cio determinano la volont semplicemente
come volont, ma solo in vista di un'azione desiderata, ossia sono
imperativi ipotetici, sono appunto prescrizioni pratiche, non
leggi. Quest'ultime devono determinare adeguatamente la volont
come volont ancor prima che io domandi, se ho il potere richiesto
per un'azione desiderata, e insieme essere categoriche, altrimenti
non son leggi; perch a loro manca la necessit, che, quando
dev'essere pratica, bisogna che sia indipendente dalle condizioni
patologiche e tuttavia accidentalmente consone con la volont [_].
La ragione, dalla quale sola pu derivare ogni regola che debba
comprendere necessit, pone appunto in quella sua prescrizione
anche la necessit (perch altrimenti essa non sarebbe un
imperativo), ma questa  condizionata solo soggettivamente, e non
si pu presupporla in grado uguale in tutti i soggetti. Per la sua
legislazione si esige invece, che ad essa occorra presupporre
semplicemente se stessa, perch la regola  valida oggettivamente
e generalmente sol quando essa vale senza condizioni accidentali,
o soggettive, come quelle che distinguono un ente razionale
dall'altro. Ora, se dite a chicchessia che egli non deve mai fare
promesse menzognere, questa  una regola che riguarda soltanto la
sua volont, possano o non, gli intenti che l'uomo pu avere,
venir da lui raggiunti per mezzo di essa; il puro volere  quello
che deve essere determinato interamente a priori mediante questa
regola. E se si trova, che questa regola sia praticamente giusta,
allora essa  una legge, perch  un imperativo categorico. Le
leggi pratiche si riferiscono dunque soltanto alla volont, a
prescindere da ci che viene eseguito mediante la sua causalit, e
da questa (come appartenente al mondo) si pu fare astrazione, per
aver quelle nella loro purezza.
Grande Antologia Filosofica, Marzorati, Milano, 1971, volume
diciassettesimo, pagine 286-288.
